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FAQ

è importante sapere che...

L’agente in mediazione in affari immobiliari, detto comunemente agente immobiliare, è un mediatore specializzato nella conclusione di affari aventi per oggetto lo scambio di beni immobili o aziende.

Il compito per eccellenza, è quello di trovare l’accordo tra le parti per far concludere l’affare. Ha poi gli obblighi di tutelare le parti, comunicare all’interessato se sul cespite ci sono iscrizioni cioè le ipoteche, trascrizioni cioè i diritti reali, servitù, mutui, diritti di prelazione, eventuale situazione locatizia; rispettare il segreto professionale; usare mobili e formulari depositati a garanzia del cliente.

Il mandato di compra vendita è un contratto bilaterale con cui si incarica l’agenzia immobiliare di vendere il proprio immobile per una certa cifra ed entro una certa data. L’incarico è limitato nel tempo e può durare a seconda degli accordi da tre, sei, dodici mesi. Alla scadenza, il mandato può tacitamente rinnovarsi per un periodo uguale, se non viene disdettato con lettera raccomandata oppure scadere automaticamente.  Di solito il mandato è in esclusiva, cioè non puoi affidare ad altre agenzie il mandato di vendere lo stesso immobile.

Nel mandato di mediazione devi fare attenzione ad alcuni punti fondamentali:
•    Descrizione del bene in vendita o in affitto: metri quadri, numero dei vani, pertinenze, destinazione d’uso, ecc. devono essere chiaramente indicati.
•    Situazione giuridica che deve corrispondere alla realtà, iscrizioni cioè le ipoteche, le trascrizioni cioè i diritti reali, servitù, mutui, diritti di prelazione, eventuale situazione locatizia, vanno riportati.
•    Durata dell’incarico che può andare da tre mesi ad un anno. Attenzione ai taciti rinnovi. Noi ti consigliamo di optare per la disdetta automatica alla scadenza. Nulla impedisce di stipulare un nuovo incarico alla scadenza.
•    Le scadenze entro le quali stipulare il preliminare e l’atto di compravendita.
•    Il prezzo di vendita e la provvigione che di solito è da intendersi soggetta ad IVA.

La proposta irrevocabile d’acquisto è l’atto scritto con cui una parte si impegna, per un determinato periodo di tempo, a pagare un certo prezzo al venditore per acquisire un immobile. È un atto che impegna unilateralmente (il venditore può sempre decidere di vendere a qualcun altro), per cui deve essere valutato con attenzione dal compratore. Nel caso in cui la proposta venga accettata dal venditore, non potranno essere apportate modifiche che non siano accettate e sottoscritte da entrambe le parti.

La prima cosa da tenere ben presente, sia per il venditore che per l’acquirente, è che l’accordo deve essere frutto di una negoziazione, pertanto ciascuna delle parti deve partire dal presupposto che in qualche modo dovrà scendere a compromessi con l’altra. Come possono accordarsi tra loro due persone che rimangono ferme sulle loro posizioni!
Chi, invece, accetta di mediare dovrà tenere conto dei tre punti fondamentali di una trattativa:
1) Il prezzo d’acquisto offerto:
questa variabile è nella maggior parte dei casi la più importante, in quanto il venditore si aspetta di realizzare il massimo possibile dalla vendita.
2) La Caparra Confirmatoria:
a garanzia della serietà dell’impegno nell’acquisto l’acquirente consegna un assegno (intestato al venditore e non trasferibile) per garantire l’adempimento. Infatti, in caso di inadempimento l’altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, mentre, se inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigerne il doppio
3)La data del rogito notarile/consegna dell’immobile: anche la consegna dell’immobile può essere davvero importante per la conclusione dell’affare.

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